Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo V›Sez. VIII
Art. 1456
1522 / 2493Reclamo
In vigore dal 9 ott 2010
1. È ammesso il reclamo per mancata concessione. Tale reclamo è deciso dal Ministero della difesa, quando le autorità militari mobilitate, che avrebbero potuto far luogo alla concessione, presa visione delle ragioni dell'interessato, non le hanno ritenute valide.
2. In tali casi, come in ogni altro, il Ministero della difesa può, dopo i necessari accertamenti, far luogo alla concessione della croce.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1456