Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo V›Sez. VIII
Art. 1455
1521 / 2493Conferimento
In vigore dal 9 ott 2010
1. La croce al merito di guerra è concessa motu proprio dal Presidente della Repubblica, o, in seguito a proposta circostanziata delle dipendenti autorità gerarchiche, dalle seguenti autorità militari:
a) comandanti di unità militari di livello almeno pari al corpo d'armata e corrispondenti;
b) Capi stato maggiore di Forza armata o Comandante generale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1455