Art. 1455 · Conferimento
Libro QUARTOTitolo VIIICapo VSez. VIII

Art. 1455

1521 / 2493

Conferimento

In vigore dal 9 ott 2010
1. La croce al merito di guerra è concessa motu proprio dal Presidente della Repubblica, o, in seguito a proposta circostanziata delle dipendenti autorità gerarchiche, dalle seguenti autorità militari: a) comandanti di unità militari di livello almeno pari al corpo d'armata e corrispondenti; b) Capi stato maggiore di Forza armata o Comandante generale.
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