Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo V›Sez. VII
Art. 1450
1516 / 2493Assegnazione di insegne e brevetti ai congiunti
In vigore dal 9 ott 2010
1. È data facoltà, ai sensi dell', di fregiarsi dell'insegna della medaglia al valore di Forza armata, concessa alla memoria di deceduto:
a) al coniuge superstite;
b) al primogenito, se maggiorenne;
c) al più anziano dei genitori.
2. Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore di Forza armata concessi alla memoria e l'autorizzazione a fregiarsene, è necessario essere di condotta morale incensurabile.
3. Non possono altresì ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore di Forza armata, nè l'autorizzazione a fregiarsene coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall', comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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