Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo V›Sez. VII
Art. 1449
1515 / 2493Concessione alla memoria
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le ricompense al valore e al merito di Forza armata possono essere concesse alla memoria di colui che è rimasto vittima della propria azione generosa o che è deceduto in conseguenza di essa.
2. Nei predetti casi, l'insegna e il brevetto sono attribuiti in proprietà, secondo il seguente ordine di preferenza:
a) al coniuge superstite, nei confronti del quale non è stata pronunciata sentenza di separazione con addebito;
b) al primogenito tra i figli e le figlie;
c) al più anziano tra i genitori;
d) al maggiore tra i fratelli e le sorelle.
3. In mancanza dei predetti congiunti, l'insegna e il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprietà:
a) al corpo, comando o ente cui egli apparteneva, se militare dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare;
b) al Museo storico dell'Arma dei carabinieri, se militare dell'Arma stessa;
c) al comune di nascita, se estraneo alle Forze armate dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1449