Art. 1449 · Concessione alla memoria
Libro QUARTOTitolo VIIICapo VSez. VII

Art. 1449

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Concessione alla memoria

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le ricompense al valore e al merito di Forza armata possono essere concesse alla memoria di colui che è rimasto vittima della propria azione generosa o che è deceduto in conseguenza di essa. 2. Nei predetti casi, l'insegna e il brevetto sono attribuiti in proprietà, secondo il seguente ordine di preferenza: a) al coniuge superstite, nei confronti del quale non è stata pronunciata sentenza di separazione con addebito; b) al primogenito tra i figli e le figlie; c) al più anziano tra i genitori; d) al maggiore tra i fratelli e le sorelle. 3. In mancanza dei predetti congiunti, l'insegna e il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprietà: a) al corpo, comando o ente cui egli apparteneva, se militare dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare; b) al Museo storico dell'Arma dei carabinieri, se militare dell'Arma stessa; c) al comune di nascita, se estraneo alle Forze armate dello Stato.
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