Art. 1447 · Pubblicazioni
Libro QUARTOTitolo VIIICapo VSez. VII

Art. 1447

1513 / 2493

Pubblicazioni

In vigore dal 9 ott 2010
1. Delle singole concessioni di decorazioni previste nella presente sezione è data pubblicazione con inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 2. Il Ministero della difesa partecipa, di volta in volta, ai comuni di nascita dei decorati, la concessione delle ricompense previste dalla presente sezione, dando comunicazione integrale delle relative motivazioni. 3. I comuni interessati: a) prendono nota nei registri di anagrafe delle concessioni di ricompense al valore e al merito di Forza armata e ne fanno annotazione nei certificati di rito da rilasciarsi su richiesta dell'autorità giudiziaria; b) portano a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio e anche con l'inserzione nelle pubblicazioni eventualmente emanate dall'amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1447