Art. 1446 · Atto di conferimento
Libro QUARTOTitolo VIIICapo VSez. VII

Art. 1446

1512 / 2493

Atto di conferimento

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le ricompense al valore di Forza armata sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa. 2. Le ricompense al merito di Forza armata sono concesse dal Ministro della difesa. 3. È concessa, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la medaglia al merito di marina, quando è destinata a premiare attività o azioni compiute da personale appartenente alla gente di mare. 4. È concessa dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la medaglia al merito aeronautico, quando è destinata a premiare attività o azioni interessanti l'aviazione civile.
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