Art. 1445 · Ricompense al valore o al merito di Forza armata
Libro QUARTOTitolo VIIICapo VSez. VII

Art. 1445

1511 / 2493

Ricompense al valore o al merito di Forza armata

In vigore dal 26 feb 2014
1. Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito di Forza armata è espresso dal rispettivo Capo di stato maggiore ovvero dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, all'atto dell'inoltro della relativa proposta, secondo le modalità di cui all' del regolamento. 2. Se i Capi di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri non riscontrano nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti , comma 2, 1440, 1442 e 1443, ove comunque si tratta di atti di coraggio, può proporre l'invio dei documenti relativi al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1445