Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo V›Sez. VI
Art. 1442
1508 / 2493Medaglie al valore dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri sono concesse a coloro che, in attività militari non belliche e in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per:
a) salvare persone esposte a imminente e grave pericolo oppure per impedire o diminuire il danno di un grave disastro;
b) garantire l'applicazione della legge, anche internazionale, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani;
c) tenere alti il nome e il prestigio dell'Arma dei carabinieri, anche all'estero.
2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e degno di massima lode nonché la condizione essenziale che ne è derivato grande onore all'Arma dei carabinieri.
3. La medaglia di bronzo è concessa per atti e imprese compiuti senza manifesto pericolo di vita.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1442