Art. 1440 · Medaglie al valore aeronautico
Libro QUARTOTitolo VIIICapo VSez. V

Art. 1440

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Medaglie al valore aeronautico

In vigore dal 27 mar 2012
1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore aeronautico sono concesse: a) ai militari e ai civili che in circostanze particolarmente difficili, hanno compiuto atti di coraggio e dimostrata singolare perizia esponendo la loro vita durante il volo a eccezionale pericolo; b) ai reparti non inferiori alle squadriglie, ai comandi e agli enti che partecipando collettivamente a imprese aviatorie particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell'Aeronautica militare italiana. 2. Per la concessione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere le imprese e gli atti compiuti meritevoli e commendevoli in sommo grado e la condizione essenziale che ne è derivato grande onore all'Aeronautica militare. 3. La medaglia di bronzo al valore aeronautico è concessa ai militari e ai civili per atti di singolare coraggio e perizia, o ai predetti reparti, comandi ed enti per imprese particolarmente commendevoli.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1440