Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo V›Sez. IV
Art. 1437
1503 / 2493Medaglie al valore di Marina
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le medaglie d'oro e di argento al valor di marina sono destinate a ricompensare coloro che nel compiere atti di coraggio in mare hanno dimostrato perizia marinaresca ed esposto la propria vita a manifesto pericolo.
2. Per la medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado.
3. La medaglia di bronzo è, invece, destinata a ricompensare atti di coraggio compiuti con perizia marinaresca, ma senza manifesto pericolo di vita.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1437