Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo V›Sez. IV
Art. 1436
1502 / 2493Istituzione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli atti di coraggio diretti a salvare vite umane in mare, a impedire sinistri marittimi o ad attenuarne le conseguenze, le attività e gli studi volti allo sviluppo e al progresso della Marina militare italiana, nonché le singole azioni di merito caratterizzate da spiccata perizia da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana, sono premiati con le seguenti ricompense:
a) medaglia d'oro al valor di marina;
b) medaglia d'argento al valor di marina;
c) medaglia di bronzo al valor di marina;
d) medaglia d'oro al merito di marina;
e) medaglia d'argento al merito di marina;
f) medaglia di bronzo al merito di marina.
2. Le ricompense di cui al comma 1 possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a imprese particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio della Marina militare.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1436