Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo V›Sez. III
Art. 1434
1500 / 2493Medaglie al valore dell'Esercito
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Esercito sono concesse a coloro che, in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per salvare una o più persone in grave pericolo oppure per impedire o diminuire comunque il danno di grave disastro.
2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado e la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore all'Esercito italiano.
3. La medaglia di bronzo è concessa per atti e imprese di particolare coraggio e perizia, compiuti senza manifesto pericolo di vita.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1434