Art. 1434 · Medaglie al valore dell'Esercito
Libro QUARTOTitolo VIIICapo VSez. III

Art. 1434

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Medaglie al valore dell'Esercito

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Esercito sono concesse a coloro che, in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per salvare una o più persone in grave pericolo oppure per impedire o diminuire comunque il danno di grave disastro. 2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado e la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore all'Esercito italiano. 3. La medaglia di bronzo è concessa per atti e imprese di particolare coraggio e perizia, compiuti senza manifesto pericolo di vita.
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