Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo V›Sez. III
Art. 1433
1499 / 2493Istituzione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall'Esercito italiano, diretti a salvare vite umane, a impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonché le imprese e gli studi volti allo sviluppo e al progresso dell'Esercito italiano, ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui sono derivati lustro e decoro all'Esercito italiano, sono premiati con le seguenti ricompense:
a) medaglia d'oro al valore dell'Esercito;
b) medaglia d'argento al valore dell'Esercito;
c) medaglia di bronzo al valore dell'Esercito.
d) croce d'oro al merito dell'Esercito;
e) croce d'argento al merito dell'Esercito;
f) croce di bronzo al merito dell'Esercito.
2. Le ricompense di cui al comma 1 possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a imprese particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1433