Art. 1431 · Nuovi atti di valore
Libro QUARTOTitolo VIIICapo VSez. II

Art. 1431

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Nuovi atti di valore

In vigore dal 26 feb 2014
1. Possono essere attribuiti agli ulteriori, o cospicui, o reiterati atti di valore, compiuti da chi è incorso nella perdita delle decorazioni di cui all' o delle distinzioni onorifiche di guerra, o che è stato ritenuto incapace a conseguirle, gli stessi effetti della riabilitazione, su proposta o con provvedimento del Ministro competente, sentito il Capo di stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1431