Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo V›Sez. II
Art. 1430
1496 / 2493Riabilitazione
In vigore dal 9 ott 2010
1. La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui è decretata, le perdute concessioni delle decorazioni, di cui all', o delle distinzioni onorifiche di guerra ed elimina l'incapacità a conseguirle.
2. Se la privazione di dette decorazioni e distinzioni deriva dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza, o la reintegrazione nel grado, producono i medesimi effetti della riabilitazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1430