Art. 1430 · Riabilitazione
Libro QUARTOTitolo VIIICapo VSez. II

Art. 1430

1496 / 2493

Riabilitazione

In vigore dal 9 ott 2010
1. La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui è decretata, le perdute concessioni delle decorazioni, di cui all', o delle distinzioni onorifiche di guerra ed elimina l'incapacità a conseguirle. 2. Se la privazione di dette decorazioni e distinzioni deriva dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza, o la reintegrazione nel grado, producono i medesimi effetti della riabilitazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1430