Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo V›Sez. II
Art. 1424
1490 / 2493Pubblicazioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. A cura del Ministero competente, delle singole concessioni di decorazioni al valor militare è data pubblica notizia con inserzione nel proprio bollettino, nel sito istituzionale e nella Gazzetta Ufficiale. Di esse è inoltre data particolare partecipazione, con la comunicazione integrale delle motivazioni, al comune di nascita del decorato.
2. Spetta a detto comune l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio e anche con la inserzione nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall'amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1424