Art. 1424 · Pubblicazioni
Libro QUARTOTitolo VIIICapo VSez. II

Art. 1424

1490 / 2493

Pubblicazioni

In vigore dal 9 ott 2010
1. A cura del Ministero competente, delle singole concessioni di decorazioni al valor militare è data pubblica notizia con inserzione nel proprio bollettino, nel sito istituzionale e nella Gazzetta Ufficiale. Di esse è inoltre data particolare partecipazione, con la comunicazione integrale delle motivazioni, al comune di nascita del decorato. 2. Spetta a detto comune l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio e anche con la inserzione nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall'amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1424