Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo V›Sez. I
Art. 1407
1473 / 2493Conferimento alla Bandiera
In vigore dal 9 ott 2010
1. Nel caso di azioni di guerra particolarmente distinte e gloriose compiute da unità delle Forze armate di terra, di mare e dell'aria, può essere conferita <<alla Bandiera>> la croce di Cavaliere
dell'Ordine Militare d'Italia ma non decorazioni di classi superiori.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1407