Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo IV›Sez. III
Art. 1398
1464 / 2493Procedimento disciplinare
In vigore dal 15 giu 2016
1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo:
a) dalla conoscenza dell'infrazione;
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91;
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91;
d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo all'esito della valutazione operata dall'autorità competente ai sensi dell' di non avviare il procedimento disciplinare di stato o al termine dell'inchiesta formale.
1-bis. Il procedimento disciplinare, nei casi di cui all', comma 1, periodi secondo e terzo, è instaurato o ripreso senza ritardo dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.
2. Il procedimento disciplinare si svolge, anche oralmente, attraverso le seguenti fasi:
a) contestazione degli addebiti;
b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali;
c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione;
d) decisione;
e) comunicazione all'interessato.
3. L'autorità competente, se ritiene che sussistono gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell'.
4. La decisione dell'autorità competente è comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche se l'autorità stessa non ritiene di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione.
5. Al trasgressore è comunicato per iscritto il provvedimento sanzionatorio contenente la motivazione, salvo che sia stata inflitta la sanzione del richiamo.
6. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto.
7. L'autorità procedente, se accerta la propria incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'interessato e all'autorità competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione.
8. Le decisioni adottate a seguito di rapporto sono rese note al compilatore del rapporto stesso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1398