Art. 1389 · Decisione del Ministro della difesa
Libro QUARTOTitolo VIIICapo IVSez. II

Art. 1389

1455 / 2493

Decisione del Ministro della difesa

In vigore dal 20 feb 2020
1. Il Ministro della difesa: a) può discostarsi, per ragioni umanitarie, dal giudizio della commissione di disciplina a favore del militare; b) se ritiene, per gravi ragioni di opportunità, che deve essere inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, ordina, per una sola volta, la convocazione di una diversa commissione di disciplina, ai sensi dell'; in tale caso il procedimento disciplinare deve concludersi nel termine perentorio di,90 giorni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1389