Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo IV›Sez. II
Art. 1389
1455 / 2493Decisione del Ministro della difesa
In vigore dal 20 feb 2020
1. Il Ministro della difesa:
a) può discostarsi, per ragioni umanitarie, dal giudizio della commissione di disciplina a favore del militare;
b) se ritiene, per gravi ragioni di opportunità, che deve essere inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, ordina, per una sola volta, la convocazione di una diversa commissione di disciplina, ai sensi dell'; in tale caso il procedimento disciplinare deve concludersi nel termine perentorio di,90 giorni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1389