Art. 1386 · Ricusazione
Libro QUARTOTitolo VIIICapo IVSez. II

Art. 1386

1452 / 2493

Ricusazione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il militare sottoposto al giudizio della commissione di disciplina ha diritto di ricusare per una sola volta uno o due dei componenti della commissione, se quest'ultima è composta rispettivamente da tre o da cinque membri. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data della comunicazione della convocazione della commissione di disciplina. 2. I componenti ricusati sono sostituiti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1386