Art. 1380 · Composizione delle commissioni di disciplina
Libro QUARTOTitolo VIIICapo IVSez. II

Art. 1380

1446 / 2493

Composizione delle commissioni di disciplina

In vigore dal 23 giu 2023
1. La commissione di disciplina è formata di volta in volta, in relazione al grado rivestito dal giudicando, dall'autorità che ha disposto l'inchiesta formale. 2. Quando l'inchiesta formale è disposta dal Ministro della difesa, la commissione di disciplina è formata da uno dei comandanti militari indicati dall', designato dal Ministro stesso; se il giudicando è ufficiale generale o colonnello alla composizione della commissione provvede il Ministro della difesa. 3. Non possono far parte della commissione di disciplina: a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica; b) il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi e i Sottocapi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo Stato maggiore della difesa, agli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; c) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica; d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualità di Segretario generale, Direttore nazionale degli armamenti, Direttore generale, Capo di Gabinetto, e gli ufficiali addetti al Gabinetto del Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze dei Segretari generali; e) i militari frequentatori dei corsi presso gli istituti militari; f) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso; g) l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso; h) i superiori gerarchici alle cui dipendenze il militare ha prestato servizio allorchè ha commesso i fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trova alla data di convocazione della commissione di disciplina, se non si tratta di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti; i) l'ufficiale che ha presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare o che per ufficio ha dato parere in merito o che per ufficio tratta questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale; l) gli ufficiali che in qualsiasi modo hanno avuto parte in un precedente giudizio penale o commissione di disciplina per lo stesso fatto ovvero sono stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi; m) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare di stato.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1380