Art. 1375 · Potestà sanzionatoria di stato
Libro QUARTOTitolo VIIICapo IVSez. II

Art. 1375

1441 / 2493

Potestà sanzionatoria di stato

In vigore dal 9 ott 2010
1. La potestà sanzionatoria di stato compete al Ministro della difesa o autorità militare da lui delegata; tutti i provvedimenti che concludono procedimenti disciplinari di stato devono essere motivati.
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