Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo IV›Sez. II
Art. 1375
1441 / 2493Potestà sanzionatoria di stato
In vigore dal 9 ott 2010
1. La potestà sanzionatoria di stato compete al Ministro della difesa o autorità militare da lui delegata; tutti i provvedimenti che concludono procedimenti disciplinari di stato devono essere motivati.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1375