Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo IV›Sez. I
Art. 1373
1439 / 2493Rinnovazione del procedimento disciplinare
In vigore dal 27 mar 2012
1. Annullati uno o più atti del procedimento disciplinare a seguito di autotutela, anche contenziosa, di giudicato amministrativo ovvero di decreto decisorio di ricorso straordinario, se non è esclusa la facoltà dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento e non sono già decorsi, limitatamente alle sanzioni di stato, gli originari termini perentori, il nuovo procedimento riprende, a partire dal primo degli atti annullati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto piena conoscenza dell'annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1373