Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo IV›Sez. I
Art. 1371
1437 / 2493Divieto di sostituzione delle sanzioni disciplinari
In vigore dal 9 ott 2010
1. Fatto salvo quanto previsto dagli , un medesimo fatto non può essere punito più di una volta con sanzioni di differente specie.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1371