Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo III›Sez. III
Art. 1365
1431 / 2493Istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo
In vigore dal 9 ott 2010
1. Ogni militare può presentare, in qualunque tempo, istanza scritta tendente a ottenere il riesame della sanzione disciplinare inflittagli, se sopravvengono nuove prove tali da far ritenere applicabile una sanzione minore o dichiarare il proscioglimento dall'addebito.
2. L'istanza di riesame non sospende l'esecuzione della sanzione nè i termini per la proposizione dei ricorsi avverso il provvedimento disciplinare previsti dall'.
3. L'istanza deve essere diretta, in via gerarchica, alla stessa autorità che ha emesso il provvedimento.
4. Avverso la decisione sull'istanza di riesame emanata dall'autorità adita ai sensi del comma 3, il militare può proporre ricorso gerarchico ai sensi dell'.
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