Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo III›Sez. I
Art. 1355
1421 / 2493Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa.
2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato.
3. Vanno punite con maggior rigore le infrazioni:
a) intenzionali;
b) commesse in presenza di altri militari;
c) commesse in concorso con altri militari;
d) ricorrenti con carattere di recidività.
4. Nel caso di concorso di più militari nella stessa infrazione disciplinare è inflitta una sanzione più severa al più elevato in grado o, a parità di grado, al più anziano.
5. Se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, è inflitta un'unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1355