Art. 1355 · Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari
Libro QUARTOTitolo VIIICapo IIISez. I

Art. 1355

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Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa. 2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato. 3. Vanno punite con maggior rigore le infrazioni: a) intenzionali; b) commesse in presenza di altri militari; c) commesse in concorso con altri militari; d) ricorrenti con carattere di recidività. 4. Nel caso di concorso di più militari nella stessa infrazione disciplinare è inflitta una sanzione più severa al più elevato in grado o, a parità di grado, al più anziano. 5. Se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, è inflitta un'unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso.
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