Art. 1351 · Uso dell'uniforme
Libro QUARTOTitolo VIIICapo II

Art. 1351

1417 / 2493

Uso dell'uniforme

In vigore dal 9 ott 2010
1. Durante l'espletamento dei compiti di servizio e nei luoghi militari o comunque destinati al servizio è obbligatorio l'uso dell'uniforme, salvo diverse disposizioni. 2. L'uso dell'abito civile è consentito fuori dai luoghi militari, durante le licenze e i permessi. 3. Nelle ore di libera uscita è consentito l'uso dell'abito civile, salvo limitazioni derivanti dalle esigenze: a) delle accademie militari, durante il primo anno di corso; b) delle scuole allievi sottufficiali, durante i primi quattro mesi di corso formativo; c) delle scuole militari; d) dei servizi di sicurezza di particolari impianti e installazioni; e) operative e di addestramento fuori sede.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1351