Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo II
Art. 1351
1417 / 2493Uso dell'uniforme
In vigore dal 9 ott 2010
1. Durante l'espletamento dei compiti di servizio e nei luoghi militari o comunque destinati al servizio è obbligatorio l'uso dell'uniforme, salvo diverse disposizioni.
2. L'uso dell'abito civile è consentito fuori dai luoghi militari, durante le licenze e i permessi.
3. Nelle ore di libera uscita è consentito l'uso dell'abito civile, salvo limitazioni derivanti dalle esigenze:
a) delle accademie militari, durante il primo anno di corso;
b) delle scuole allievi sottufficiali, durante i primi quattro mesi di corso formativo;
c) delle scuole militari;
d) dei servizi di sicurezza di particolari impianti e installazioni;
e) operative e di addestramento fuori sede.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1351