Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XVIII›Sez. IV
Art. 1345
1411 / 2493Funzioni del grado superiore
In vigore dal 9 ott 2010
1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, per sopperire a temporanee deficienze organiche o a deficienze derivanti da temporanei esoneri dal servizio effettivo o dalla indisponibilità di ufficiali comunque sprovvisti di impiego possono essere conferite le funzioni del grado superiore all'ufficiale che nel proprio grado, ha compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti ai fini dell'avanzamento, e che è destinato a unità, enti, reparti impiegati in operazioni di guerra o approntati per tali operazioni.
2. Le funzioni del grado superiore sono conferite con decreto del Ministro. Esse sono revocate se viene meno la ragione del conferimento, e cessano di diritto con la cessazione delle ostilità.
3. L'ufficiale al quale sono conferite le funzioni del grado superiore ha diritto a tutti gli assegni e le indennità di tale grado ed è considerato, agli effetti disciplinari, come rivestito del grado stesso. Il servizio prestato nell'esercizio delle funzioni del grado superiore è valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore a quello di cui l'ufficiale ha disimpegnato le funzioni, se è stato prestato in incarichi utili agli effetti del compimento dei periodi indicati dal presente codice.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1345