Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XVIII›Sez. II
Art. 1336
1402 / 2493Generalità
In vigore dal 9 ott 2010
1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale non si fa luogo ad avanzamento per meriti eccezionali. Si possono effettuare promozioni e avanzamenti per merito di guerra.
2. I militari di truppa possono conseguire soltanto promozioni per merito di guerra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1336