Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XVIII›Sez. I
Art. 1335
1401 / 2493Avanzamento dei militari in particolari condizioni fisiche
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il militare compreso nell'aliquota di ruolo dei militari da valutare mentre è temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato per ferite riportate in combattimento o per lesioni dovute a esiti di congelamento in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, o per altra invalidità riportata per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, è ugualmente valutato prescindendo dal requisito della idoneità fisica, anche se, in conseguenza delle cause predette, non ha potuto compiere i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco di cui all' o eventualmente il periodo di servizio di cui all', comma 2. Se idoneo all'avanzamento il militare può conseguire la promozione a suo turno.
2. Analogamente si provvede nei riguardi del militare che, riacquistata l'idoneità fisica, non ha compiuto i periodi anzidetti per non idoneità temporanea dovuta a una delle cause di cui al comma 1.
3. Se per il mancato compimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, o eventualmente del periodo di servizio, le autorità competenti ritengono di non potere addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione fino a quando il militare, riacquistata l'idoneità fisica, ha compiuto i periodi stessi. Al militare si applica il disposto dell'.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche oltre il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, purchè il militare risulta compreso in aliquote di ruolo di militare da valutare durante il tempo di guerra o di grave crisi internazionale. Per l'ufficiale di complemento, però, agli effetti dell'applicazione del comma 3, è sufficiente il raggiungimento delle condizioni previste dall', se più favorevoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1335