Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XVIII›Sez. I
Art. 1333
1399 / 2493Ufficiali di complemento
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo.
2. Se per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non è prescritto il compimento dei periodi di cui al comma 1, l'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1333