Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XVIII›Sez. I
Art. 1331
1397 / 2493Avanzamento a scelta degli ufficiali
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per i gradi nei quali l'avanzamento si effettua a scelta, l'iscrizione in quadro degli ufficiali ha luogo sempre nell'ordine di ruolo.
2. Se entro il primo semestre dell'anno è raggiunto in uno dei gradi suddetti il numero delle promozioni, stabilite per l'anno dalle disposizioni del presente codice, e si sono verificate altre vacanze nel grado superiore, il Ministro ha facoltà di colmare, in tutto o in parte, tali vacanze con ulteriori promozioni. A dette promozioni si fa luogo mediante formazione di un quadro di avanzamento suppletivo, previa nuova valutazione degli ufficiali già giudicati idonei in occasione della valutazione effettuata per l'anno. Le promozioni sono disposte con decorrenza dal 1° luglio e sono computate nel numero di quelle da effettuare per l'anno successivo.
3. Se in un grado non si raggiunge durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilito dal presente codice, le restanti promozioni sono effettuate in soprannumero agli organici, e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1331