Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XVIII›Sez. I
Art. 1329
1395 / 2493Requisiti per l'avanzamento
In vigore dal 9 ott 2010
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti dal presente codice per l'avanzamento, sono ridotti alla metà.
2. Non si fa luogo agli esami, corsi ed esperimenti, eventualmente prescritti dal presente codice.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1329