Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XVIII›Sez. I
Art. 1326
1392 / 2493Definizione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le disposizioni contenute nel presente capo, si applicano nel periodo che ha inizio con la data di dichiarazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale e che termina col 31 dicembre dell'anno in cui è dichiarata la cessazione dello stato di guerra o della grave crisi internazionale.
2. Continuano ad applicarsi le norme contenute nei capi precedenti del presente titolo, salvo quanto stabilito dalle disposizioni che seguono.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1326