Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XVII›Sez. II
Art. 1323 bis
1414 / 2542Attribuzione della qualifica di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare
In vigore dal 28 mag 2026
(Attribuzione della qualifica di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare ).
1. Per l'attribuzione della qualifica di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) sei anni di anzianità di grado;
b) assenza delle condizioni di cui all';
c) aver riportato nel triennio precedente alla data di formazione dell'aliquota, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare;
d) non aver riportato nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari più gravi della consegna.
2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al comma 1, lettera a).
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173.
4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 1 per i motivi di cui all', si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.
4-bis. I sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1323-bis