Art. 1322 · Conferimento della qualifica di primo capitano
Libro QUARTOTitolo VIICapo XVIISez. I

Art. 1322

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Conferimento della qualifica di primo capitano

In vigore dal 9 ott 2010
1. La qualifica di primo capitano e corrispondente è conferita ai capitani e gradi corrispondenti di tutti i ruoli che hanno compiuto dodici anni di grado. 2. Ai capitani e gradi corrispondenti delle categorie in congedo di tutti i ruoli spetta la qualifica di primo capitano e qualifica corrispondente se l'hanno assunta gli ufficiali pari grado in servizio permanente effettivo di pari anzianità del rispettivo ruolo. 3. La qualifica è conferita, altresì, ai capitani e gradi corrispondenti delle Forze armate che hanno compiuto cinque anni di grado e venti di servizio permanente effettivo computati dal ventottesimo anno di età compiuto, in tutti i casi in cui il grado di capitano è quello finale della carriera. 4. La qualifica di primo capitano e corrispondenti è conferita con decreto ministeriale.
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