Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XVII›Sez. I
Art. 1322
1384 / 2493Conferimento della qualifica di primo capitano
In vigore dal 9 ott 2010
1. La qualifica di primo capitano e corrispondente è conferita ai capitani e gradi corrispondenti di tutti i ruoli che hanno compiuto dodici anni di grado.
2. Ai capitani e gradi corrispondenti delle categorie in congedo di tutti i ruoli spetta la qualifica di primo capitano e qualifica corrispondente se l'hanno assunta gli ufficiali pari grado in servizio permanente effettivo di pari anzianità del rispettivo ruolo.
3. La qualifica è conferita, altresì, ai capitani e gradi corrispondenti delle Forze armate che hanno compiuto cinque anni di grado e venti di servizio permanente effettivo computati dal ventottesimo anno di età compiuto, in tutti i casi in cui il grado di capitano è quello finale della carriera.
4. La qualifica di primo capitano e corrispondenti è conferita con decreto ministeriale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1322