Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XVI›Sez. I
Art. 1318
1380 / 2493Nomina al grado vertice dei ruoli marescialli e ispettori
In vigore dal 7 lug 2017
1. I graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidità di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, possono, a domanda, conseguire la nomina a luogotenente.
2. La stessa nomina può essere conferita, a domanda, ai sottufficiali che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e che sono iscritti nel ruolo d'onore con gradi inferiore a quello di luogotenente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1318