Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XVI›Sez. I
Art. 1315
1377 / 2493Nomina dei sottufficiali a ufficiale
In vigore dal 7 lug 2017
1. I sottufficiali del ruolo d'onore titolari di pensione di prima, seconda o terza categoria, ovvero decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, aventi grado di luogotenente o corrispondente, nonché quelli nelle stesse condizioni che pervengono al grado predetto ai sensi dell' e che non hanno già ottenuto il numero massimo di promozioni previste dallo stesso articolo, possono, a domanda e previo giudizio favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, conseguire il grado di sottotenente nel ruolo d'onore della rispettiva Forza armata, dopo aver maturato l'anzianità di grado e di ruolo o di servizio richiesta per le promozioni dall'.
2. Per la nomina a sottotenente, la commissione ordinaria di avanzamento:
a) giudica tenendo presenti, in quanto applicabili, le disposizioni di questo codice sull'avanzamento degli ufficiali;
b) determina l'arma, corpo, ruolo o servizio di assegnazione nei casi di incompatibilità professionale o di mancanza, nel grado di ufficiale, dell'arma, corpo, ruolo o servizio da cui il sottufficiale proviene.
3. Gli ufficiali così nominati non possono conseguire complessivamente, nei ruoli d'onore degli ufficiali e dei sottufficiali, un numero di promozioni, ivi compresa la nomina a sottotenente, superiore a quello previsto dall', nè possono, comunque, ottenere promozioni oltre il grado di capitano.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1315