Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XV›Sez. III
Art. 1312
1374 / 2493Impedimenti alla valutazione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Non può essere valutato per l'avanzamento il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri che si trovi nelle condizioni indicate dall'.
2. Al venir meno delle singole cause impeditive elencate all', purchè sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale è sottoposto a valutazione con le modalità di cui all' e, se dichiarato idoneo, è promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata se la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1312