Art. 1311 · Avanzamento degli appuntati e carabinieri
Libro QUARTOTitolo VIICapo XVSez. III

Art. 1311

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Avanzamento degli appuntati e carabinieri

In vigore dal 20 feb 2020
1. Ai carabinieri che hanno compiuto quattro anni e sei mesi di anzianità nel grado, è conferito il grado di carabiniere scelto. 2. Ai carabinieri scelti che hanno compiuto cinque anni di anzianità nel grado, è conferito il grado di appuntato. 3. Agli appuntati che hanno compiuto quattro anni di anzianità nel grado, è conferito il grado di appuntato scelto. 4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, previo giudizio di idoneità espresso ai sensi dell' dalla competente commissione permanente di avanzamento. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172. Ai militari giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni. 4-bis. Gli appuntati e i carabinieri giudicati non idonei sono valutati nuovamente dopo un anno. Gli stessi, se giudicati per la seconda volta non idonei, possono essere ulteriormente valutati nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine, se giudicati idonei, sono promossi con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sono stati portati in avanzamento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1311