Art. 1307 bis · Attribuzione della qualifica di graduato aiutante e di sottocapo aiutante ai primi graduati e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
Libro QUARTOTitolo VIICapo XVSez. II

Art. 1307 bis

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Attribuzione della qualifica di graduato aiutante e di sottocapo aiutante ai primi graduati e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

In vigore dal 28 ago 2022
1.Per l'attribuzione della qualifica di graduato aiutante e di sottocapo aiutante sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i primi graduati e gradi corrispondenti in possesso dei seguenti requisiti: a) cinque anni di anzianità di grado; b) assenza delle condizioni di cui all'; c) aver riportato nel triennio precedente alla data di formazione dell'aliquota, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare; d) non aver riportato nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari più gravi della consegna. 2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado previsto dal comma 1, lettera a). 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173. 4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 1 per i motivi di cui all', si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento. 4-bis. I primi graduati e gradi corrispondenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica di graduato aiutante e di sottocapo aiutante è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1307-bis