Art. 1295 bis · Avanzamento a scelta al grado di luogotenente
Libro QUARTOTitolo VIICapo XIVSez. II

Art. 1295 bis

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Avanzamento a scelta al grado di luogotenente

In vigore dal 7 lug 2017
1. I marescialli maggiori giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento "a scelta" sono promossi, in ordine di ruolo, al grado superiore nel limite dei posti disponibili. 2. All'avanzamento "a scelta" al grado di luogotenente sono ammessi i marescialli maggiori: a) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado; b) iscritti nei quadri di avanzamento e non rientranti nel numero delle promozioni annuali da conferire, con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti; 3. Il numero delle promozioni da conferire annualmente è stabilito in misura non superiore a 1/47 dell'organico del ruolo ispettori e periti dell'Arma dei carabinieri di cui all', comma 2. 4. La commissione di cui all' valuta i marescialli maggiori di cui al comma 1 secondo i criteri stabiliti dall'. Tra i titoli assume rilevanza preferenziale il comando della tenenza e della stazione territoriale. 5. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di permanenza previsto all', comma 1, lettera b). Per il personale di cui al comma 2, lettera b), la promozione ha decorrenza nell'anno in cui risulta utilmente iscritto nel quadro di avanzamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1295-bis