Art. 1294 · Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli capo
Libro QUARTOTitolo VIICapo XIVSez. II

Art. 1294

1354 / 2493

Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli capo

In vigore dal 17 nov 2018
1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da maresciallo capo a maresciallo maggiore sono determinati in un anno di comando di stazione territoriale o di altra unità organizzativa individuata, ovvero di impiego in incarichi di specializzazione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maresciallo o maresciallo ordinario. 2. Gli incarichi utili al compimento del periodo di attribuzione specifica di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1294