Art. 1280 · Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina militare
Libro QUARTOTitolo VIICapo XIIISez. II

Art. 1280

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Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina militare

In vigore dal 20 feb 2020
1. Oltre a quanto disposto dall', ai marescialli della Marina militare si applicano anche i seguenti commi. 2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da capo di 2^ classe a capo di 1^ classe della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati: a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni; b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni; c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 3 anni; d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni. 3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da capo di 1^ classe a primo maresciallo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati: a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni; b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni; c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni; d) nocchieri di porto: 3 anni; e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni. 4. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da primo maresciallo a luogotenente della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati: a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 9 anni; b) tecnici del sistema di combattimento: 8 anni; c) nocchieri di porto: 6 anni; d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 8 anni. 4-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), 3, lettera e), e 4, lettera d), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall'ordinamento di Forza armata. 4-ter. Per i marescialli della categoria tecnici del sistema di combattimento specialità operatore elaborazione automatica dati, i periodi minimi indicati ai commi 2, lettera b), 3, lettera b) e 4, lettera b), sono ridotti rispettivamente a 3 anni, 4 anni e 4 anni. 4-quater. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialità e abilitazioni, che comporta il transito di una specialità ad un'altra categoria con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli. 5. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1280