Art. 126 · Reparti elicotteri della Marina militare
Libro PRIMOTitolo IVCapo IIISez. I

Art. 126

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Reparti elicotteri della Marina militare

In vigore dal 9 ott 2010
1. I reparti elicotteri, istituiti presso la Marina militare, integrano i servizi e l'efficacia dei relativi mezzi di impiego. 2. I reparti elicotteri della Marina militare sono organicamente inseriti nei comandi e nelle unità individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-126