Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XII›Sez. IV
Art. 1258
1318 / 2493Ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni
In vigore dal 7 lug 2017
1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore e capitano: corso di aggiornamento per comandante di battaglione o gruppo; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso in periodo di esercitazioni;
b) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali...; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di compagnia, squadrone o batteria, dopo il corso, in periodo di esercitazioni;
c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali... ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.
2. I periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore: 1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di battaglione o gruppo o comando equipollente;
b) capitano: un anno di comando di compagnia, squadrone o comando equipollente;
c) tenente e sottotenente: un anno di comando di plotone o di sezione o comando equipollente.
3. Per gli incarichi equipollenti, in cui possono essere validamente compiuti i periodi minimi di comando, valgono quelli determinati per gli ufficiali in servizio permanente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1258