Art. 1255 · Requisiti per l'avanzamento
Libro QUARTOTitolo VIICapo XIISez. III

Art. 1255

1315 / 2493

Requisiti per l'avanzamento

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i corsi di istruzione, gli esperimenti pratici, essere in possesso dei titoli stabiliti dalla sezione IV del presente capo. 2. L'esperimento può essere svolto in uno o più periodi della durata minima di un mese. 3. È dispensato dal compiere il corso e l'esperimento pratico l'ufficiale richiamato alle armi che ha compiuto il periodo di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco, indicato nella sezione IV del presente capo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1255