Art. 1253 · Promozioni
Libro QUARTOTitolo VIICapo XIISez. II

Art. 1253

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Promozioni

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'ufficiale in ausiliaria che è giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo la promozione degli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità che lo precedevano nel ruolo di provenienza. 2. Non costituisce ostacolo alla promozione dell'ufficiale in ausiliaria l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali è sospesa la valutazione o la promozione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1253