Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XII›Sez. II
Art. 1251
1311 / 2493Grado massimo
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria ha luogo fino al grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente effettivo da cui provengono.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1251