Art. 1251 · Grado massimo
Libro QUARTOTitolo VIICapo XIISez. II

Art. 1251

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Grado massimo

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria ha luogo fino al grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente effettivo da cui provengono.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1251