Art. 1243 · Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali
Libro QUARTOTitolo VIICapo XISez. II

Art. 1243

1303 / 2493

Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali

In vigore dal 26 feb 2014
1. Gli ufficiali inferiori, per essere valutati ai fini dell'avanzamento, devono aver compiuto i periodi di comando, di servizio o d'imbarco previsti, per gli ufficiali di complemento. 2. I periodi di comando di cui al comma 1 sono sostituibili con un uguale periodo di servizio svolto presso reparti o scuole di volo. 3. Sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli ufficiali che maturino entro il 31 dicembre: a) se tenenti, cinque anni di anzianità nel grado; b) se sottotenenti, due anni di anzianità nel grado.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1243