Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XI›Sez. II
Art. 1243
1303 / 2493Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali
In vigore dal 26 feb 2014
1. Gli ufficiali inferiori, per essere valutati ai fini dell'avanzamento, devono aver compiuto i periodi di comando, di servizio o d'imbarco previsti, per gli ufficiali di complemento.
2. I periodi di comando di cui al comma 1 sono sostituibili con un uguale periodo di servizio svolto presso reparti o scuole di volo.
3. Sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli ufficiali che maturino entro il 31 dicembre:
a) se tenenti, cinque anni di anzianità nel grado;
b) se sottotenenti, due anni di anzianità nel grado.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1243